Ultima modifica: 9 Novembre 2021

Circ. int. n. 72 – Sciopero generale proclamato ad oltranza dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021 “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”. Deliberazione n. 21/256 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero – Assenza ingiustificata – Azione disciplinare per inadempimento.

Circ. int. n. 72                                                                                                                                                                                                                                                                           Catania, 09/11/2021

 

 A tutto il personale della scuola

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato ad oltranza dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021 “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”. Deliberazione n. 21/256 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero – Assenza ingiustificata – Azione disciplinare per inadempimento.

 

Si fa seguito alla nota prot. 47475 del 3 novembre 2021 della scrivente per comunicare che, con Deliberazione n. 21/256, adottata in data odierna, che per tutti i fini si allega, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero ha statuito in merito allo sciopero in oggetto.

In particolare, la Commissione di garanzia nella delibera richiamata ha ritenuto che, per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione, l’azione “risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015)” e che, pertanto, la stessa “viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale”.

Trattandosi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero, la medesima Commissione di garanzia ha altresì specificato che la stessa “fuoriesce dalla competenza della Commissione” deliberando che “non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per le medesime motivazioni”.

Per quanto di competenza, si segnala in particolare come la Commissione di garanzia abbia infine deliberato che “conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti”.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza, evidenziando come la Deliberazione n. 21/251 in oggetto verta unicamente sull’azione proclamata dalla FISI, con nota del 29 ottobre 2021, “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”.

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                                                                   Prof. ssa Francesca Condorelli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.lgs 39/93)